Termine |
Normativa di riferimento |
Definizione |
Affidamento in prova “in casi particolari”
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- art. 94 D.P.R. 309/90 |
È una particolare forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti
e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.
Misura che può essere concessa nel caso in cui residui una pena detentiva non superiore a 6 anni ovvero,
trattandosi di reati ex art. 4 bis Ord. Pen. Non superiore a 4 anni.
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Affidamento in prova al servizio sociale
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- art. 47 O.P. |
È la misura alternativa alla detenzione più ampia, si svolge totalmente
nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto
con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
Misura che può essere concessa nel caso in cui deve essere scontata una pena detentiva
non superiore a 4 anni, anche in forma residua.
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Aids
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art. 47 L. n. 354/75 |
Si vuole consentire ai soggetti affetti da AIDS conclamata, la possibilità
di iniziare o proseguire un programma di cure idonee in apposite strutture, evitando
i danni derivanti dalla condizione di privazione della libertà e dall’ambiente
penitenziario. Tali soggetti possono accedere alle misure alternative dell’affidamento
in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.
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Alcooldipendenza
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art. 4 Legge 21 febbraio 2006, n. 49 |
I condannati alcoldipendenti che intendano intraprendere o proseguire uno specifico
programma terapeutico individuale possono fruire dell'affidamento in prova in casi
particolari
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Amnistia |
art. 151 c.p. - art. 672 c.p.p.
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L’amnistia estingue il reato e fa cessare l’esecuzione della condanna
e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa.
Può essere concessa dal Parlamento.
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Arresti domiciliari |
artt. 284 c.p.p. - artt. 303 c.p.p. - art. 656, c. 10, c.p.p. |
E’ una misura cautelare personale coercitiva. Viene applicata agli indagati
o agli imputati al posto della custodia cautelare in carcere, nel periodo delle
indagini e del procedimento giudiziario.
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Colloqui telefonici |
art. 39 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto
alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorchè
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi,
una volta alla settimana.
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Detenzione domiciliare |
articolo 47 della legge - art. 47-ter
della legge 10 ottobre 1986 vari interventi legislativi sull'ordinamento penitenziario
n. 663 (legge 26 luglio 1975 n. 354)
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detenzione domiciliare è quell'istituto che consente al condannato ad una
pena detentiva di scontare detta pena, od una parte di essa, presso la propria abitazione,
o in un altro idoneo luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e di
assistenza.
Può essere concessa nel caso in cui deve essere scontata una pena detentiva non superiore,
normalmente, a 2 anni.
Nel caso di motivi di salute si prescinde dal limite di pena.
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Detenzione domiciliare "ultimi 18 mesi"
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legge 26 novembre 2010, n. 199 - decreto legge 22 dicembre 2011, n. 2011
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I provvedimenti consentono ai condannati con pena detentiva (anche residua) non
superiore
a diciotto mesi, di scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo,
pubblico
o privato, che lo accolga.
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Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità
sociale dei condannati per taluni |
Articolo 4 bis Ordinamento penitenziario
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Fermo quanto stabilito dall’articolo 13-ter del decreto legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l’assegnazione
al lavoro all’esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e
630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti
e internati collaborano con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter.
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Espulsione dello straniero irregolarmente in Italia come sanzione alternativa
alla detenzione
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artt. 13-17 e 19, Decreto Legislativo - Art. 407 Codice di procedura penale
- 25 luglio 1998, n. 286 |
Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, irregolarmente
presente in Italia, detenuto con pena – o residuo di pena da scontare –
inferiore ai due anni (a meno che si tratti di delitti particolarmente gravi), deve
essere espulso dal territorio nazionale.
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Espulsione dello straniero regolarmente in Italia, a pena espiata, come misura
di sicurezza
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art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. - art. 235 c.p. - 309 |
Qualora ne sia accertata la pericolosità sociale, lo straniero (cioè
il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea) regolarmente
presente sul territorio italiano, condannato per reati relativi alla produzione,
al traffico e alla detenzione illegale di sostanze stupefacenti, all’agevolazione
dell’uso di dette sostanze o all’istigazione all’uso da parte
di un minore, terminata la pena deve essere espulso dallo Stato.
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Gratuito patrocinio
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Art. 24 della Costituzione della - artt. 74-145, D.P.R. 30 maggio 2002, n. -
artt. 38, 46, 47, 48, 75, 76, D.P.R. 28 Repubblica Italiana 115 dicembre 2000, n.
445 |
persona condannata che si trovi in disagiate condizioni economiche e che intenda
avviare un procedimento di sorveglianza, può richiedere di essere ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, detto anche “patrocinio gratuito”.
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Grazia
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art. 174 c.p. - art. 681 c.p.p.
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Grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un’altra
pena stabilita dalla legge.
Può essere concessa dal Presidente della Repubblica.
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Indulto
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art. 174 c.p. - art. 672 c.p.p. |
L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un’altra
pena stabilita dalla legge
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Internato
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artt. 1, 18 e 48, l. 26 luglio 1975, n. - Art. 681 c.p.p. - 354
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E' colui il quale è sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva
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Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza
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artt. 59 e 62 della legge 26 luglio - numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso -
1975 n. 354 dell'art. 215 del codice penale |
sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali
psichiatrici giudiziari.
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Istituto penitenziario
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artt. 59-62 della legge 26 luglio 1975 - art. 10 n.2 lett.a Patto int. diritto
civile - art. 11, co.3, delle regole penitenziarie n. 354 europee |
Comunemente chiamato carcere, é il luogo chiuso e isolato dalla società,
destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente
condannati.
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Lavoro all’esterno del carcere
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legge 193/2000 (cd. Smuraglia) - articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
- articolo 6 Legge n.663/1986 354 |
Non si tratta di una vera misura alternativa alla detenzione ma di un beneficio,
concesso dal direttore dell’Istituto di pena, che consiste nella possibilità
di uscire dal carcere per svolgere un’attività lavorativa, anche autonoma,
oppure per frequentare un corso di formazione professionale
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Lavoro sostitutivo
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art. 4 bis e capo II-bis del titolo II - artt. 66, 102, 105, 107 e 108 della
legge - Cass., I, 8 giugno 1994, n.1987 della legge 26 luglio 1975, n. 354 689/1981
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Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un’attività non
retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza,
di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento
del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni
da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato
di sorveglianza.
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Liberazione anticipata
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art. 54, Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 103, D.P.R. 30 giugno 2000, n.
230 |
La liberazione anticipata, secondo l'ordinamento giudiziario italiano, consiste
in
una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata
concedibile, a propria discrezione, dal Magistrato di sorveglianza su specifica
domanda del detenuto solo quando ravvisi la mancanza di rilievi disciplinari e la
prova di attiva partecipazione all'opera di rieducazione.
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Liberazione anticipata speciale
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D.L. n. 146/2013 convertito con modificazione nella legge n. 10/2014 |
Consiste in uno sconto di pena ulteriore di 30 giorni per ogni semestre di pena.
Tuttavia sono previsti limiti temporali di applicazione e non può essere concessa ai
condannati per reati di cui all'art. 4 bis Ord. Pen.
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Liberazione condizionale
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articoli 176 e 177 del codice penale - art. 94-bis d.p.r. 431/1976 - art. 682
c.p.p. |
La liberazione condizionale è un istituto giuridico del diritto penale di
molti Paesi. Consiste nella sospensione della pena detentiva e vi si può
far ricorso allorquando, di massima, ne sia stata scontata una congrua parte.
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Libertà controllata
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artt. 53, 56, 62 2° comma, 66, 102 e - art. 4 bis O.P. - 107 della Legge
689 del 24.11.81 |
La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle
pene detentive brevi, infatti, il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna,
quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite
di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata.
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Magistrato di sorveglianza
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legge 26 luglio 1975, n. 354 - legge 10 ottobre 1986, n. 663 - articoli 677
e seguenti del codice di procedura penale |
è competente a conoscere le seguenti materie: liberazione anticipata, remissione
del debito, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, grazia, applicazione
ed esecuzione delle sanzioni sostitutive tra cui anche l’espulsione degli
stranieri, sospensione e rinvio provvisorio della esecuzione della pena detentiva,
misure di sicurezza, esecuzione domiciliare della pena detentiva ex legge 199/2010,
esecuzione delle misure alternative, ricoveri, concessione permessi premio e di
necessità, autorizzazione telefonate e corrispondenza, approvazione dei programmi
di trattamento rieducativo, reclami avverso provvedimenti disciplinari.
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Misure alternative alla detenzione
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art. 27 Cost - artt. 4 bis, 21 e 47 della legge n. 354 del - art. 99 c.p., legge
n. 689 del 1981, legge 26 luglio 1975 n. 663 del 1986 (Legge Gozzini), legge n.
165 del 1998 (Legge Simeone – Saraceni), D.P.R. 230 del 2000, legge n. 40
del 2001 (Legge Finocchiaro) e legge n. 251 del 2005 |
Le misure alternative alla detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa
della pena; esse incidono sulla fase esecutiva della pena principale detentiva.
Si tratta dell'affidamento in prova al servizio sociale,
della detenzione domiciliare e della semilibertà.
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Misure cautelari coercitive personali
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artt. 272-286 e 291-308 c.p.p. |
Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista
sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga,
o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.
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Misure di sicurezza
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articoli 49, 115, 133 e 199 e - artt. 679 e 680 codice procedura penale - sentenza
n.110/74 della Corte seguenti del codice penale Costituzionale |
Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dai vari sistemi penali, adottate
per "risocializzare" il condannato ritenuto socialmente pericoloso.
La misura di sicurezza principalmente applicata è quella della
libertà vigilata.
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Notificazione
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TITOLO V Codice di procedura penale |
è un atto giuridico con cui si porta a conoscenza di un soggetto un determinato
documento
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Opg
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articolo 222 del Codice Penale - legge 14 febbraio 1904, n. 36 - D.P.R. 29/4/1976,
n. 431; art. 3-ter del D.L. 22/12/2011, n. 211, successivamente convertito in L.
17/2/2012, n. 9; sentenze della Corte Costituzionale n. 253/2003 e 367 del 29/11/2004;
art. 5, DPR 1/4/2008; D.L. 25/3/2013 n. 24 e decreto-legge 52/2014 |
Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) sono una categoria di istituti che in
Italia, a metà degli anni settanta, ha sostituito i vecchi manicomi criminali.
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Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali
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articoli dal 74 al 141 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 |
Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento
penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente
può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello
Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
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Pena pecuniaria
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artt. 53 e seguenti della legge 24 - art. 135 c.p. - art. 3, c. 62, legge 15
luglio 2009, n. 94 novembre 1981, n. 689 |
Con il termine pena pecuniaria si fa riferimento ad una pena consistente nell'imposizione
dell'obbligo di pagare una somma di denaro alla pubblica amministrazione.
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Pericolosità sociale
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artt. 24 c. 2, 27 c. 1 e 3, 88, 89, 102- - artt. 3 comma 1; 13, comma 2; 24
- artt. 220, 314, 318, c. 1, 658 e 679 108, 133, 203, 204, 206, 207, 208, comma
2; 27, comma 1 e 2 Cost. c.p.p.; artt. 21 e 31 L. n. 663/1986; L. 213 c. 3, 214
c. 2 e 3, 219, 221, 222 180/1978; sentenza n. 9163/2005 delle ed altri del Codice
Penale Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione; sentenze della Corte costituzionale
n. 68/1967, 1/1971, 19/1974 e 110/1974 ed altri |
si definisce socialmente pericolosa “la persona, anche se non imputabile o
non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo
precedente [reati o quasi-reati], quando è probabile che commetta nuovi fatti
preveduti dalla legge come reati”
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Permessi detti “di necessità”
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art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. - art. 385 c.p. - 354 |
nel caso di “imminente pericolo di vita” di un familiare o di un convivente,
o per eventi familiari di particolare gravità, ai condannati può essere
concesso il permesso di recarsi a visitare l’infermo, con le cautele previste
dal regolamento
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Permessi premio
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art 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 |
il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto di pena,
può concederli ai detenuti che hanno tenuto una condotta regolare e che non
siano socialmente pericolosi.
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Presidente del Tribunale di sorveglianza
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art. 111, Cost. - artt.568,588,666,678, c.p.p. - artt. 4-bis, 47, 68, 70, comma
3, 70-bis, lett. c) e d) e 80, L. 26.7.1975, n. 354, Ord.pen.; art. 23, L.10.10.1986,
n. 663,c.d. “legge Gozzini”; artt. 90, 94, d.p.r. 9.10.1990, n. 309,
t.u. in materia di stupefacenti |
Il presidente del tribunale di sorveglianza, oltre ad espletare le funzioni di magistrato
di sorveglianza nell’ufficio di appartenenza: organizza e dirige le attività
del tribunale di sorveglianza; coordina l’attività degli uffici di
sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale, in funzione del disbrigo
degli affari di competenza del tribunale; dispone l’applicazione dei magistrati
e del personale amministrativo nell’ambito degli uffici di sorveglianza, nei
casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio; chiede al presidente
della corte d’appello l’intervento suppletivo di cui all’art.
68, comma 3, L. 26.7.1975, n. 354; propone al C.S.M. la nomina degli esperti effettivi
o supplenti componenti del tribunale e compila le tabelle per gli emolumenti loro
spettanti; svolge tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai
regolamenti.
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Procedimento di sorveglianza
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Artt. 666, 667 e 678 Codice di - Artt. 102 e segg., 133 ter, 136 e 148 c.p.
- Procedura Penale |
La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per
il
procedimento di esecuzione e il relativo modello procedimentale è costituito
dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
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Rateizzazione della pena pecuniaria
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art. 660, 3°c, c.p.p. - art. 133 ter c.p. |
Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena detentiva in
pena
pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell’impossibilità
temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento
o la rateizzazione del pagamento
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Reclami
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artt. 14 ter, 30 bis, 35, 69 e 69 bis - art. 680 c.p.p. - art. 16 D. L.vo 25
luglio 1998, n. 286, della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Testo unico delle
disposizioni “Norme sull’ordinamento concernenti la disciplina penitenziario
e sulla esecuzione dell’immigrazione e norme sulla delle misure privative
e limitative condizione dello straniero” della libertà”
|
I detenuti possono rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore
dell’istituto, al magistrato di sorveglianza, alle autorità in visita
all’istituto, al presidente della Giunta regionale, al Presidente della Repubblica.
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Remissione del debito
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art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. - art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n.
- 115, “Testo unico in materia di 230, “Regolamento recante norme spese
di giustizia”, che ha sull’ordinamento penitenziario” sostituito
l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento
penitenziario” |
Nel caso il condannato o l’internato si trovi in condizioni economiche disagiate
e abbia mantenuto una condotta regolare, sia in carcere sia in libertà, può
chiedere la remissione del debito, cioè di non pagare le spese di giustizia,
che sono le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere
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Riabilitazione
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artt. 99, 178 e seguenti del codice - art. 683 del codice procedura penale -
penale |
E’ un beneficio di legge che ha l’effetto di cancellare completamente
gli effetti di una condanna penale.
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Ricorso per cassazione
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art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, - art. 606 c.p.p. - n. 354, “Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà” |
Contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato
e, in determinati casi, l’amministrazione penitenziaria, possono proporre
ricorso per cassazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento
verso il quale si intende ricorrere
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Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
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art. 147 c.p. - art. 684 c.p.p |
L’esecuzione di una pena può essere rinviata nel caso che:
- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni
di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre
di un figlio di età inferiore a tre anni.
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Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
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art. 146 c.p. - art. 684 c.p.p |
L’esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà
controllata deve essere rinviata nel caso che il condannato sia:
- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile
con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della
“non rispondenza alle cure”.
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Sanzioni sostitutive
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artt. 53 e seguenti della legge 24 - art. 444 c.p.p. - art. 60 della legge 689/1981
novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”
|
Sono sanzioni di pene detentive brevi che il giudice ha la facoltà di comminare,
nella sentenza di condanna, al posto della detenzione, se di breve durata.
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Semidetenzione |
artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”,
|
E’ una delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi
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Semilibertà
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artt. 4 bis, 1° comma e 48 e seguenti della legge sull’ordinamento
penitenziario del 26 luglio 1975 n. 354 |
E’ una delle misure alternative alla detenzione, che consentono al condannato
di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa, che gli è
stata comminata.
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Sospensione condizionale della pena
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Artt. 163-168 Codice penale |
In realtà la sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga
sospesa per cinque anni per i reati o tre anni per le contravvenzioni, a condizione
che il reo non commetta un altro reato.
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Spese di giustizia
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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia” |
Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate
al condannato.
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Stranieri
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artt. 13-17 e 19 del Decreto - Art. 407 Codice di procedura penale - art. 86
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e art. 235
c.p. “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero” come modificato dall’art.
15 della legge 30 luglio 2002, n.189 |
Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, irregolarmente
presente in Italia, detenuto con pena inferiore ai due anni, deve essere espulso
dal territorio nazionale. Qualora ne sia accertata la pericolosità sociale,
lo straniero (cioè il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea) regolarmente presente sul territorio italiano, condannato per reati relativi
alla produzione, al traffico e alla detenzione illegale di sostanze stupefacenti,
all’agevolazione dell’uso di dette sostanze o all’istigazione
all’uso da parte di un minore, terminata la pena deve essere espulso dallo
Stato.
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Tossicodipendenza
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artt. 4 bis, 47 bis e 47 ter della legge - artt. 89, 90 e 94 del D.P.R. 9 ottobre
- artt. 628 3°c. e 629 2°c. del codice 354/1975 1990, n. 309 penale
|
Qualora una persona tossicodipendente o alcooldipendente sia stata condannata per
reati connessi al proprio stato di dipendenza, debba espiare una pena detentiva
non superiore a sei anni o a quattro se relativa a reati compresi dall’art.
4 bis della legge 354/1975, e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero
concordato con una unità sociale socio- sanitaria, può chiedere la
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, oppure l’affidamento
in prova al servizio sociale in casi particolari.
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Tribunale di sorveglianza |
l.. 26.7.1975,n. 354, ordinamento
- artt. 146, 147, 176 e 211-bis, c.p. - artt. 677, 678, 680, 683, c.p.p.; d.p.r.
penitenziario modificata dalla l. 9.10.1990, n. 309, t.u. in materia di 10.10.1986,
n. 663,c.d. “legge stupefacenti; d.p.r. 30.6.2000,n. 230, Gozzini” regolamento
in materia di ordinamento penitenziario; d.lg. 25.7.1998, n. 286, testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero; l. 30.7.2002, n. 189, modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo; l. 1.8.2003, n. 207, norme sulla sospensione condizionata della pena.
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è costituito in ciascun distretto di corte d’appello e in ciascuna
circoscrizione
territoriale di sezione distaccata di corte d’appello ed è composto
da tutti i magistrati di sorveglianza del distretto di corte d’appello o sezione
di corte d’appello
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Uepe ( ex Cssa) |
legge n. 354/1975
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Gli Uffici locali per l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) sono uffici periferici
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia
e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro
della Giustizia.
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Ufficio di sorveglianza
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artt. 3, 24, 27, 81, 97, 111, Cost. - art. 2043, 2059 c.c. - art.176 c.p.; art.409,
c.p.c.; artt. 34,127, 178, 179, 489, 525, 659, 660, 666, 677, 678, 679, 684, c.p.p.;
art.110, disp.att.c.p.p.; artt. 1, 4, 21, 23, 14 ter, 28, 30 bis, 35, 41 bis, 47,
47 bis, 47 ter, 51 ter, 69, 70, 80, l. 26.7.1975, n. 354; artt. 48, 75, 81 d.p.r.
30.6.2000, n. 230, regolamentoin materia di ordinamento penitenziario; art. 16,
dl. n. 8.6.1992, n. 306, conv. in l. 7.8.1992,n. 356 |
è un organo della Magistratura di Sorveglianza ed è costituito presso
ogni tribunale con sede nel capoluogo di provincia.
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