Legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell'art. 27 della Costituzione.Legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Articoli 677 e seguenti del codice di procedura penale.
La magistratura di sorveglianza, nell'ordinamento giudiziario italiano, individua una parte della magistratura che funzionalmente si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena (diritto dell'esecuzione penale).
Mentre in altri sistemi si ritiene che l'esecuzione della pena, anche detentiva, abbia natura semplicemente amministrativa, in Italia si è ritenuta necessaria la sua piena giurisdizionalizzazione.
Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di Sorveglianza, riuniti in piccoli gruppi che fanno parte dell'Ufficio di Sorveglianza, competente per tutto o, il più spesso per parte, del distretto di Corte d'Appello e il Tribunale di Sorveglianza.
La magistratura di sorveglianza si occupa di vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, interviene in materia di applicazione di pene alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza, esclusa la Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, che è applicata dal Tribunale penale ordinario, su proposta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (ed è definita anche misura di prevenzione).
Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza.
La componente non togata è nominata dal C.S.M. su proposta del Presidente del tribunale di sorveglianza.